A B C D E F G I L P R S T U V
ACCESSIBILITÀ
Nel “sistema assistenza sociale”, è intesa come la possibilità della singola persona di poter usufruire del servizio di cui ha bisogno nel tempo e nel luogo più opportuno, in quantità adeguata e nel limite delle risorse disponibili.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Strumento giuridico attraverso il quale gli Enti interessati si impegnano alla realizzazione dei Piani di Zona. L’accordo di programma sancisce la condivisione dei progetti, definisce i compiti e le risorse di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi previsti nei Piani di Zona, sottolinea i tempi di attuazione e le modalità di vigilanza.
All’accordo di programma possono partecipare con i soggetti pubblici anche soggetti privati (Onlus, cooperative, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e patronati, organizzazioni di volontariato, enti confessionali, ecc.).
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ACCREDITAMENTO
È l’atto formale con cui l’ente pubblico autorizza un soggetto/servizio a diventare proprio fornitore. In sintesi l’accreditamento è il complesso di attività messe in atto dall’ente pubblico per selezionare un insieme di fornitori con garanzie certe sulla qualità delle prestazioni e dei servizi che sono in grado di erogare.
I requisiti richiesti per l’accreditamento fanno riferimento a standard strutturali, organizzativi, gestionali, inerenti il servizio nel suo complesso. L’accreditamento riguarda gli enti che sono già, o che intendono diventare, fornitori dell’ente pubblico e che entrano così a far parte dell’albo dei fornitori senza che questo comporti necessariamente il loro finanziamento. L’accreditamento istituzionale può essere sanitario (se riferito a un’unità di offerta sanitaria), socio-sanitario (se riferito a un’unità di offerta socio-sanitaria), socio-assistenziale (se riferito a un’unità di offerta socio-assistenziale).
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ADESIONE
Atto formale con cui Enti ed Organizzazioni territoriali (pubbliche e private) condividono i progetti e i programmi dei Piani di Zona e dichiarano la propria disponibilità a collaborare nella realizzazione di interventi e servizi (partecipazione alla realizzazione del sistema di rete).
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AMBITO TERRITORIALE
Territorio che comprende più Comuni. Per la Regione Lombardia l’ambito territoriale coincide col Distretto Socio Sanitario di zona; i Comuni (associati) sono titolari della stesura dei piani di zona che individuano i servizi essenziali da garantire a tutti i cittadini attraverso l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari ed il coordinamento degli interventi che fanno riferimento ai singoli Comuni.
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APPROPRIATEZZA – OUTCOME
L’appropriatezza è la componente della qualità che fa riferimento alla validità tecnico-scientifica, all’accettabilità e alla pertinenza delle prestazioni sanitarie (rispetto a persone, circostanza e luogo, stato corrente delle conoscenze) ottenuta attraverso la selezione, tra gli interventi efficaci per una data condizione: è ciò che più facilmente produce i risultati desiderati. In altre parole una prestazione è appropriata quando i benefici attesi sono superiori ai possibili rischi, effetti negativi e disagi.
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ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO E/O DI AMBITO
Riunione, possibilmente plenaria, dei sindaci dell’ambito territoriale, o dei loro delegati, per discutere e risolvere problemi di interesse comune e per promuovere o rinnovare interventi e servizi a favore dei cittadini in stato di bisogno.
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ASSISTENZA
Attività di solidarietà e di aiuto nei confronti dei cittadini in stato di bisogno o con particolari necessità personali. E’ diritto soggettivo del cittadino quando attiene ai livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali.
L’assistenza può essere privata (se svolta da cittadini singoli, associazioni, cooperative, gruppi, enti religiosi o laici), pubblica (se attuata, sulla base di precise norme di legge, dalla Stato, dagli Enti locali, da Enti pubblici) o mista (se le due forme si integrano sulla base di precise intese).
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ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizio di aiuto alle persone in difficoltà svolto direttamente al loro domicilio abituale.. In genere riguarda sia anziani o disabili parzialmente o totalmente non autosufficienti, a rischio di emarginazione perchè senza familiari attivabili o che, pur con familiari disponibili, necessitano di risposte assistenziali, sia anziani con buon livello di autonomia, ma con problemi relazionali, di solitudine e di inserimento sociale.
Ha come obiettivi: sostenere il permanere dell’anziano nel proprio domicilio; aiutare i care-givers (il o i familiari che si assumono la responsabilità diretta di assistere la persona) nel lavoro di cura; creare adeguati collegamenti tra anziano e territorio.
Solitamente il servizio è svolto da personale degli Enti locali o da organizzazioni del non profit o del privato in convenzione o appalto.
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Servizio socio-sanitario di aiuto alle persone in difficoltà: “integrato” significa che il servizio di medicina di base, supportato da alcuni interventi di medicina specialistica, infermieristici, riabilitativi, di tipologia socio-sanitaria e socioassistenziale si integra, al domicilio della persona, col servizio di tipo sociale e di aiuto domestico.
A norma l’A.D.I. è organizzato direttamente dal Servizio Sanitario Regionale (ASL) e si integra con i servizi alla persona organizzati dagli Enti locali: è servizio di intensità medio/alta che fornisce prestazioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative e che si propone di accelerare le dimissioni ospedaliere ma, soprattutto, di mantenere anche le persone non totalmente autonome al proprio domicilio. Fa parte dei LEA.
In Lombardia dal 2003 l’ADI è acquistabile anche attraverso i voucher sociosanitari (di 3 livelli) da soggetti istituzionalmente accreditati, con possibilità di scelta da parte del cittadino.
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ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
Servizio di aiuto alle famiglie con minori segnalati per situazioni di problematicità caratteriali e/o legate alla specifica situazione familiare. Ha una funzione educativa sia nei confronti del minore che della famiglia . Ha lo scopo di favorire il superamento della situazione di disagio sulla base di un progetto educativo che migliori le relazioni intra ed extra familiari ed eviti l’allontanamento del minore.
Solitamente il servizio è svolto da personale degli Enti locali o da organizzazioni del non profit o del privato in convenzione o appalto.
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ASSISTENZA DOMICILARE PROGRAMMATA (ADP)
È un servizio sanitario e socio-sanitario garantito dal Servizio di Medicina Generale al domicilio dei pazienti, particolarmente bisognosi e si articola, su sua richiesta di interventi di appoggio (ad es. Infermiere professionale per prelievi, per insulinoterapia ecc.). Fa parte dei LEA.
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ASSISTENZA SOCIALE
Rappresenta l’insieme degli interventi previsti per le persone che da sole o con l’aiuto della famiglia non dispongono di risorse (umane ed economiche) sufficienti a soddisfare bisogni protetti dal sistema previdenziale. Richiamata anche dall’articolo 38 della Costituzione (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”), l’assistenza sociale è considerata, pertanto, sinonimo di aiuto, di soccorso verso chi non riesce a sopperire alle necessità quotidiane ed ha lo scopo di attivare tutti quegli aiuti che, attraverso la presa in carico e un progetto condiviso, portino al superamento dello stato di bisogno, di disagio, di emarginazione.
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AUTONOMIE LOCALI
L’autonomia locale è connotazione caratteristica degli Enti locali (Comuni, Province e Comunità Montane) dotati di autonomia operativa (statutaria, regolamentare e finanziaria), titolari di funzioni proprie e gestori di funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni.
Autonomia è la possibilità giuridica di provvedere alla realizzazione delle proprie funzioni senza interferenze impositive dall’esterno. (Cfr. art. 114 e 118 Costituzione)
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AUTORIZZAZIONE
È un atto giuridico con cui l’Ente Pubblico consente il funzionamento di un servizio dopo averne verificato i requisiti strutturali, gestionali e di qualità: solo l’autorizzazione abilita all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria. (Cfr. DPR 14.1.1997 In Lombardia ad oggi invece l’esercizio di attività socio-assistenziali non è necessariamente vincolato all’autorizzazione se non nei casi esplicitamente previsti dalla normativa discendente dalle leggi regionali e da atti amministrativi.
I servizi dell’area sanitaria sono autorizzati dalla Regione tramite l’ASL, quelli dell’area socio-sanitaria sono autorizzati dall’ASL, quelli dell’area socio-assistenziale sono autorizzati dai Comuni.(Cfr. art. 20 Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008)
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BISOGNO
È la necessità di un bene o di un servizio indispensabile a soddisfare le esigenze della vita e che può tradursi in domanda di intervento o di servizio (bisogno “espresso” e “non espresso”). Poiché bisogno significa mancanza di qualcosa di indispensabile o di particolarmente utile, spesso viene definito con sinonimi quali necessità, indigenza, povertà.
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BUONO
Il “Buono” è un contributo in denaro erogato dal Comune per sostenere l’impegno diretto della famiglia o delle reti di solidarietà (parenti, vicinato, associazioni) per accudire, in maniera continuativa, al proprio domicilio, una persona “fragile” in situazione di bisogno.
La Regione Lombardia ha emanato una circolare regionale (n. 6 del 2 febbraio 2004) nella quale fornisce indicazioni per l’attivazione e l’erogazione dei buoni e dei voucher sociali.
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CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi è la documentazione scritta, descrittiva, orientata alla comunicazione
esterna, rivolta ai cittadini/utenti, per esplicitare le finalità, le
prestazioni ed i servizi che gli Enti sono autorizzati ad erogare. La Carta dei
Servizi, che prevede anche come l’Ente intenda operare in caso di mancato rispetto
delle prestazioni promesse, è documento informativo, variamente articolato,
indispensabile per rendere trasparente e lineare la fruibilità dei servizi
e costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento. (Cfr. art. 9 Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008)
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COMPETENZE
L’insieme delle funzioni attribuite ad un Ente pubblico, istituzionalmente conferite,
determinate per legge ed esternamente rilevanti. Le competenze sono
classificate in relazione alla sfera degli interventi (per materia e per territorio),
alla titolarità (proprie o delegate), all’esercizio (esercitate o non esercitate).
Il concetto di competenza riguarda esclusivamente gli Enti pubblici cui spetta
l’assistenza ai cittadini in situazione di bisogno.
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CONFERENZA DEI SINDACI
Organismo istituzionale costituito da tutti i Sindaci dell’ASL chiamato ad
esprimere pareri sulla programmazione delle attività sanitarie per il territorio
ed approvare piani di intervento, attività e bilanci nel settore socio-assistenziale.
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CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
Organismo istituzionale composto da n° 5 rappresentanti dei sindaci dell’ASL,
nominati dalla conferenza dei sindaci. È organismo istituito con Decreto Legislativo
n° 502/1992 - art. 3 che svolge, tra l’altro, le seguenti funzioni:
- definizione delle linee di indirizzo per la programmazione dell’attività della Asl
- esame del bilancio pluriennale di previsione e di quello di esercizio
- contributo alla definizione dei piani programmatici.
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CONVENZIONE
Accordo tra due o più Enti mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a realizzare
gli impegni pattuiti per il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi.
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DIAGNOSI SOCIALE
Processo logico esercitato da operatori sociali qualificati con cui si definiscono
la consistenza del bisogno e le sue influenze sulla vita del singolo e
della sua famiglia al fine di predisporre interventi e servizi per la sua soluzione
(l’avvio del processo di aiuto).
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DISTRETTI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE INTEGRATE
È un’articolazione organizzativa dell’Azienda Sanitaria Locale per distribuire
le risorse sul territorio e per erogare prestazioni sanitarie di educazione alla salute,
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello e prestazioni
assistenziali a rilievo sanitario e, su eventuale delega dei Comuni, anche
attività di carattere socio-assistenziale. I distretti sono individuati ed istituiti
con atto aziendale del Direttore generale dell’ASL, sentito il parere dell’Assemblea
dei Sindaci.
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DOMANDA
Richiesta di un bene, servizio o intervento ritenuto necessario al soddisfacimento
di un bisogno primario della vita quotidiana. Anche la domanda, come
il bisogno, può essere “espresso” o “inespresso”: ciò, comunque, non dovrebbe
influire sulla risposta purché lo stesso bisogno sia rigorosamente accertato.
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EFFICACIA – OUTPUT
L’efficacia è il rapporto positivo tra obiettivo posto e risultato ottenuto.
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EFFICIENZA – INPUT
L’efficienza è il rapporto tra prestazioni fornite e risorse impegnate.
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ENTE GESTORE
Struttura giuridica, pubblica o del privato sociale, responsabile della gestione
di prestazioni o servizi programmati per il raggiungimento di obiettivi concreti.
L’ente gestore di un servizio può essere titolare di funzioni e competenze oppure
concorrere con altri soggetti alla realizzazione di obiettivi comuni sulla
base di accordi, convenzioni, appalti, concessioni o deleghe.
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ESTERNALIZZAZIONE
Rinuncia alla gestione diretta di servizi e di interventi a favore di altri Enti o
soggetti, pubblici o privati, appositamente incaricati, pur non rinunciando alle
funzioni di programmazione, di controllo, di verifica e di monitoraggio.
Il servizio, seppur esternalizzato, continua a qualificarsi come pubblico in
quanto il risultato finale del servizio stesso fa capo direttamente all’Ente titolare
della funzione.
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FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE
Il finanziamento delle politiche sociali avviene annualmente attraverso:
- una delibera di giunta regionale che ripartisce la quota della Lombardia del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) ai Piani di Zona e alle ASL, comprendendo i finanziamenti per le leggi nazionali di settore;
- una delibera di giunta regionale che ripartisce alleASL il Fondo regionale sociale (FSR) fornendo direttamente o con successiva circolare le indicazioni per l’utilizzo.
Il finanziamento dei servizi socio-sanitari avviene annualmente con delibera
regionale che ripartisce i fondi alle ASL fornendo le relative indicazioni.
In passato la Regione Lombardia emetteva la “ex circolare 4”, Atto della Regione
Lombardia con la quale venivano fissati annualmente i criteri per il riparto
dei contributi regionali a favore dei Comuni e di altri Enti gestori dei
servizi socio - assistenziali del territorio. Oggi tale atto non esiste più.
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FONDO NAZIONALE (PER LE) POLITICHE SOCIALI – FONDO INDISTINTO (FNPS)
Finanziamento previsto dallo Stato ed erogato alle Regioni per finanziare il
nuovo sistema di interventi e servizi sociali alla persona previsto dalla Legge
328/2000.
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FUNZIONI
Atti e attività che devono essere realizzate per il raggiungimento di obiettivi
predeterminati e dovuti. Per gli Enti pubblici le funzioni discendono sempre
dalle competenze istituzionalmente assegnate.
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GESTIONE
Termine usato per indicare le attività svolte all’interno di un Ente o di un Servizio
per il raggiungimento di fini istituzionali.
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GRUPPO (TAVOLO) DI LAVORO
Unità organizzativa, formata da esperti e da operatori impegnati sul territorio,
con carattere di temporaneità e con compiti definiti (studiare e quantificare
un problema, suggerire priorità e soluzioni, programmare interventi).
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INDICATORI
Insieme di parametri e di caratteristiche osservabili e calcolabili attraverso i
quali si riesce a misurare un fenomeno. Tipicamente si tratta di una relazione
matematica (numero) che esprime un rapporto tra due grandezze, in genere
l’incidenza del fenomeno misurato e l’universo di riferimento dell’osservazione.
Gli indicatori esaminano gli obiettivi previsti da un progetto per consentire
una valutazione complessiva dei risultati raggiunti. Devono essere l’espressione
vera dell’obiettivo cui si riferiscono e prestarsi alle operazioni di osservazione
e di verifica empirica.
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ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)
Individua i criteri in base ai quali una persona può chiedere di usufruire di alcune
prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie non destinate alla generalità
dei cittadini: si tratta di criteri relativi non solo al reddito personale, ma anche
a quello dei familiari tenuti, per legge, agli alimenti.
Il calcolo dell’ISEE è espresso da un parametro, un numero, che identifica la
situazione specifica della persona e la composizione della sua famiglia (persona
singola o sposata, con figli minorenni, con figli portatori di handicap,
con genitori, ecc.) secondo una scala di equivalenza prefissata.
L’ISEE, che è calcolato automaticamente dall’Inps attraverso una dichiarazione
sostitutiva unica, ha durata annuale, è unico per ciascun componente il
nucleo familiare e vale per tutte le prestazioni sociali agevolate che si possono
richiedere. Solo in casi particolari gli enti che erogano i servizi possono
scegliere di privilegiare altri criteri, che sono comunque identificabili dai dati
presentati nella dichiarazione sostitutiva unica.
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LEGGE 328/2000
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali. Segna il passaggio tra la regolamentazione in chiave moderna dell’assistenza
sociale e della beneficenza pubblica, da un lato, e l’investimento
dello Stato, dall’altro, per costruire un vero sistema di diritti di cittadinanza basati
sull’integrazione tra interventi e servizi al fine di garantire risposte valide
alle persone e alle famiglie che, per difficoltà di vario genere, vivono in condizione
di marginalità e/o di esclusione sociale. La legge, inoltre, prevede la
razionalizzazione del vigente sistema di erogazioni economiche ma, soprattutto,
il passaggio da prestazioni a servizi per la persona e per la famiglia.
La strategia prevista riguarda lo sviluppo della rete dei servizi su scala territoriale,
richiede capacità tecniche, programmatorie e professionali per valutare
la domanda sociale rapportando la natura del bisogno con le risposte necessarie
e possibili. Prevede capacità e disponibilità a lavorare per progetti, per
prendersi cura dei problemi in modo integrato, per condividere le responsabilità
tra chi aiuta e chi è aiutato, per un approccio nuovo e continuativo dei percorsi
di aiuto e per un coinvolgimento vero di tutte le risorse disponibili a
livello territoriale.
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LEGGI DI SETTORE
Leggi nazionali e/o regionali emanate per la soluzione di particolari problemi
o bisogni, la cui gestione sarà gradualmente delegata agli Ambiti territoriali.
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (L.E.A.)
I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi
che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini,
gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte
attraverso il sistema fiscale.
I LEA sono organizzati in tre grandi aree:
- l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle comunità ed ai singoli (tutela dall’inquinamento, dai rischi infortunistici sul lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);
- l’assistenza distrettuale relativa alle attività e ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari per gli anziani e i malati gravi ai servizi consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), dalle strutture semiresidenziali e residenziali (per anziani e disabili) ai centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche fino ai servizi domiciliari;
- l’assistenza ospedaliera, pronto soccorso, ricovero ordinario e in day hospital, ricovero in day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, ecc.
Nell’Allegato 1 C sono elencate le prestazioni socio-sanitarie (nei tre livelli:
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
e prestazioni ad elevata integrazione); per i primi due livelli è assegnata la
percentuale a carico del SSN e a carico dei Comuni; il terzo è a totale carico
della sanità.
Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEArappresentano il livello “essenziale”
garantito a tutti i cittadini, ma le Regioni possono utilizzare risorse proprie
per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEAa
livello nazionale.
Agli stranieri extracomunitari devono essere garantiti gratuitamente gli interventi
di prevenzione, quelli per la tutela della maternità, l’assistenza ai bambini,
le vaccinazioni, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
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LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (LIVEAS)
Il tema dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS) è più recente e
complesso. La Costituzione attribuisce allo Stato la competenza di definire i
livelli essenziali delle prestazioni sociali che devono essere garantite a tutti i
cittadini sul territorio nazionale e gli attribuisce la facoltà di intervento sostitutivo
nel caso di inadempienze, assenze o inerzie a livello periferico.
L’introduzione dei LIVEAS definisce gli interventi o le prestazioni esigibili da
chi si trova in una specifica condizione di bisogno, le priorità di accesso e di
uso degli interventi e delle prestazioni e permette di individuare gli interventi
e le prestazioni dovute dal sistema integrato previsto dalla Legge 328/200 e di
quantificare le risorse disponibili per garantire i servizi su tutto il territorio.
I livelli essenziali delle prestazioni sociali riguardano il sostegno alla povertà,
gli interventi per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio abituale,
il sostegno ai minori, ai nuclei familiari (anche attraverso l’affido e l’accoglienza
in strutture comunitarie), alle donne in difficoltà, nonché i servizi e
gli interventi per l’integrazione sociale dei disabili e degli anziani, per combattere
le dipendenze, ecc.
L’articolo 22, comma 4, della legge 328/00, fissa i cinque livelli essenziali di
prestazioni sociali che devono essere raggiunti in tutti gli ambiti territoriali e
precisamente:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
L’ art. 46 della Legge 289/2002 ai commi 3 e 4 prevede che i LIVEAS siano
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata (Stato, Regioni,
Enti locali). Il medesimo comma afferma che tale determinazione però
dovrà avvenire nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale
dalle Regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria. Le modalità di esercizio del monitoraggio,
della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dei livelli essenziali delle prestazioni, saranno invece definiti in un
regolamento. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.
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PIANIFICAZIONE
Processo istituzionale, di carattere politico, con cui gli Enti e le strutture pubbliche
definiscono gli obiettivi da realizzare, il tempo e le risorse necessarie,
gli indirizzi e le modalità di verifica dei risultati.
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PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO
Programmazione delle azioni e delle prestazioni da erogare a favore di una
singola persona in un’ottica di assistenza personalizzata. Il piano assistenziale
individualizzato sancisce il passaggio da un servizio per prestazioni uguali
per tutti, ad uno realizzato per progetti mirati per una particolare persona. È
richiesto, come debito, nelle RSA e nei CDI.
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PIANO DI ZONA
La Legge 328/2000 afferma che le Comunità locali (gli Ambiti territoriali)
sono chiamate ad individuare i bisogni primari, le strategie di prevenzione, le
risorse disponibili e/o reperibili, le collaborazioni tra soggetti istituzionali e comunitari,
i risultati attesi, gli standard di funzionamento, le responsabilità gestionali,
le forme di controllo, di valutazione e di verifica di tutti i servizi per
dare concreta risposta ai bisogni delle persone deboli e in difficoltà e delle
collettività in genere. In pratica il Piano di Zona corrisponde al “piano regolatore
territoriale dei servizi alla persona”.
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Azione educativa messa in atto per costruire obiettivi ed atteggiamenti educativi
“su misura” al fine di affrontare correttamente le difficoltà ed i problemi
di una specifica persona. Nella realizzazione dei piani educativi personalizzati
è fondamentale la condivisione e la partecipazione attiva di tutti gli operatori
coinvolti e delle risorse umane presenti sul territorio.
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PRESA IN CARICO
Atto amministrativo con cui gli operatori socio-assistenziali, verificata la situazione
di un cittadino/utente, decidono che il problema dello stesso è di loro
competenza e pertanto “aprono” una cartella dando inizio ad un preciso programma
di intervento.
Presa in carico può anche avere un significato sociale oltre che amministrativo
e collegato al concetto innovativo di servizio sociale rispondente pienamente
ai principi di solidarietà e di universalismo selettivo. La presa in carico può
rappresentare il segno della responsabilità sociale, del principio indicato nell’art.
3 della Costituzione per cui “È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana”, e nell’art. 1 della legge 328/00 per cui “la Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza
di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.”
Una presa in carico intesa secondo questi principi e collegata all’idea di cittadinanza,
rappresenta una modalità dell’istituzione di rispondere ai bisogni in
modalità non pietistica o residuale o di beneficenza, ma in risposta al diritto
della persona e alla sua dignità, capace di fare sentire ogni persona “accolta”.
Una tale consapevolezza si tradurrà in un sistema sociale dove esiste un luogo,
una persona, una responsabilità a disposizione della persona in stato di bisogno
affinché essa non sia sola nella costruzione di un progetto di risposta. Tale
affermazione non significa un sistema che garantisce tutto, ma che mette a disposizione
un segno della responsabilità di tutti, che sceglie di stare con la
persona e aiutarla ad essere soggetto del suo futuro, valorizzando le risorse
esistenti proprie, dei servizi, della comunità.
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PRESIDIO
Struttura fisica in cui trova sede un servizio che eroga prestazioni socio assistenziali
e/o sanitarie, ma anche insieme di operatori incaricati di svolgere le
funzioni di un Ente.
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PROGETTAZIONE
Processo operativo messo in atto dai servizi per affrontare correttamente i fenomeni
sociali. Momenti fondamentali della progettazione sono:
- l’analisi del problema;
- la scelta delle priorità;
- la definizione degli obiettivi;
- la definizione del programma operativo;
- l’attuazione degli interventi previsti;
- la verifica costante dei risultati;
- la revisione, se necessaria, del ciclo programmatorio.
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PROGETTO
Proposta di attività operativa concreta, di competenza dei servizi, per dare risposte
adeguate ai bisogni, ai problemi, alle difficoltà dei cittadini in stato di
necessità.
Si tratta di tradurre in azioni reali gli interventi pensati per affrontare problemi
e bisogni della gente: “cosa e come fare”, “quali processi seguire” per affrontare
correttamente un fenomeno sociale e per aiutare la persona a “vedere” e
risolvere il proprio problema.
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PROGRAMMAZIONE
Processo decisionale di carattere tecnico attraverso il quale i responsabili di un
servizio, valutate le risorse disponibili, gli obiettivi politici evidenziati e tenuto
conto dei bisogni della popolazione, definiscono le azioni e gli interventi da
realizzare, elaborano i progetti operativi, verificano periodicamente i risultati
raggiunti.
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REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (RMI)
Strumento di politica sociale introdotto a titolo sperimentale nel 1998 dallo
Stato in alcuni Comuni distribuiti sul territorio nazionale in base ad alcuni indicatori
di povertà (in Lombardia i Comuni di Cologno Monzese e Limbiate
in provincia di Milano). Lo strumento prevede un contratto a tempo determinato
tra il Comune (ente titolare dello strumento) e una persona o una famiglia
in condizioni di povertà economica. Tale contratto prevede un contributo
economico mensile a favore della persona indicato appunto come reddito minimo
di inserimento, e una serie di azioni inserite in un progetto di reinserimento
sociale ed economico della persona e della famiglia, seguito in genere
da assistenti sociali od altri operatori specializzati e dedicati.
Il RMI è stato finanziato fino al 2003 con quota del FNPS del 2003 pari a
35.647.753 euro.
Il Governo, nel libro bianco sul welfare presentato nel 2003, ha dichiarato
conclusa la fase sperimentale di tale strumento, dichiarando di volerlo sostituire
con il reddito di ultima istanza. Nella legge 350/03 “legge finanziaria
per il 2004” all’art. 3 comma 101 si cita il Reddito di ultima istanza “quale
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento
sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui
componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti
privi di lavoro” demandandone l’attuazione a decreti delMinistero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze. Nel decreto del 1 luglio 2004 “Ripartizione del FNPS del 2004”
si istituisce un fondo in cui sono ricomprese le risorse afferenti al reddito di
ultima istanza, quantificate in euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo
l’emanazione dei decreti sopracitati.
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RETE (RETE SOCIALE)
È parola chiave per chi si occupa di politiche sociali e di servizi alla persona:
esprime il metodo di lavoro degli operatori dei servizi socio/assistenziali; l’immagine
suggerisce nodi e connessioni tra soggetti istituzionali e non, pubblici
e privati, che operano e si relazionano, con pari dignità e responsabilità, su un
determinato territorio. Costruire la rete significa realizzare un “noi” sociale,
utilizzando tecniche e metodologie proprie di chi lavora nel sociale.
Le condizioni necessarie per attivare reti si possono così sintetizzare:
- interessi comuni per raggiungere obiettivi concreti e condivisi;
- obiettivi/problemi complessi e tali da richiedere il coinvolgimento di più soggetti;
- formalizzazione degli impegni reciproci tra istituzioni e privato sociale;
- indicazione di chi promuove l’intervento e dà origine alla rete, dei partner e delle risorse che i protagonisti mettono in campo e dell’Ente che assume il ruolo di capofila;
- le competenze tecniche messe a disposizione della rete da tutti i partner;
- metodologie e strumenti operativi utilizzati che devono essere professionalmente validi e condivisi da tutti i partner (la partecipazione diventa così anche occasione di formazione permanente);
- la comunicazione attivata “dalla” e “nella rete” deve essere dialogica e quindi interattiva.
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RISORSE
Insieme dei mezzi umani strutturali ed economico-finanziari, necessari (disponibili
o attivabili) per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi o,
meglio, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati ed espressi. Nel sociale
sono risorse tutti gli elementi disponibili sul territorio, dai familiari, ai parenti,
dai vicini di casa, ai gruppi sociali del territorio, ma anche le procedure,
le esperienze, le informazioni, le tecnologie, le strutture, le disponibilità operative
ed ogni altro elemento utile e coinvolgibile.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Complesso di istituti, norme e obiettivi elaborati dallo Stato col compito di
dare attuazione, in condizioni di eguaglianza, al diritto alla salute o, meglio,
alla tutela della salute, diritto sancito dalla Costituzione per tutti i cittadini.
Al raggiungimento dell’obiettivo prioritario concorrono funzioni, strutture,
servizi ed attività orientate all’educazione alla salute, alla prevenzione, alla
cura, alla riabilitazione, alla tutela dell’ambiente e delle attività lavorative, ma
anche al miglioramento della qualità della vita ed al reinserimento sociale.
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
È uno dei Livelli Essenziali diAssistenza previsti dalla legge 328/2000. Il Servizio
Sociale Professionale è un metodo di lavoro costituito da un complesso
di attività che tendono a creare un raccordo concreto, a favorire il reciproco
adattamento, tra l’uomo e il suo ambiente di vita, tra l’individuo e l’ambiente
sociale, elevando nel contempo il livello della qualità della vita dell’intera comunità.
Metodi e tecniche del servizio sociale intendono porre individui,
gruppi e comunità in condizione di appagare i propri bisogni, risolvere i problemi
personali e di adattamento e nel contempo di favorire la crescita della
società.
Di fatto il Servizio sociale è un’istituzione del sistema organizzativo delle risorse
sociali ed una disciplina professionale con cui gli assistenti sociali si rivolgono
ad individui, famiglie e gruppi in situazione problematica di bisogno
per concorrere alla rimozione delle cause, per cercare soluzioni attive, potenziando
le risorse personali e sociali al fine di promuovere la piena ed autonoma
realizzazione della persona.
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SEGRETARIATO SOCIALE
Attività di informazione sulla situazione locale delle risorse e dei servizi pubblici,
privati e misti a disposizione dei cittadini, sulle modalità per accedervi
e per utilizzarli correttamente al fine di soddisfare esigenze e bisogni personali.
In base all’art.6 c.4 della Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008, il Segretariato
sociale, organizzato dai Comuni, in forma singola o associata,
d’intesa con le ASL anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all’art.
3 c.1, ha le seguenti funzioni fondamentali:
- garantire e facilitare l’unitarietà di accesso alle unità di offerta sociali e
socio-sanitarie
- orientare il cittadino all’interno della rete delle unità di offerta sociali e
socio-sanitarie e - fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso
e sui relativi costi
- assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni
- segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici e unità di offerta, affinché
sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione
e continuità assistenziale.
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SERVIZIO PUBBLICO
È l’insieme dei servizi offerti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dai Comuni e dalle loro strutture organizzative, direttamente
o tramite forme di esternalizzazione (accreditamento, convenzioni, appalti,
concessioni, …), per garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti
essenziali della persona, diritti costituzionalmente tutelati (diritto alla vita, alla
salute,alla libertà di circolazione, all’assistenza ed alla previdenza sociale, all’istruzione
ed alla libertà di comunicazione).
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SICUREZZA SOCIALE
Attività prevista dalla normativa statale il cui obiettivo, da perseguire con interventi
e servizi degli Enti pubblici integrati da associazioni ed organismi del
privato sociale, è di assicurare ai cittadini il diritto alla promozione sociale, al
mantenimento ed al recupero, se necessario, del benessere psico-fisico, al
pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, al
soddisfacimento delle esigenze essenziali per la dignità della persona e la qualità
della vita.
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SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE
Modello organizzativo con cui vengono ordinati tutti i servizi, le azioni e gli
interventi che regolano le funzioni socio-assistenziali delle strutture pubbliche
e del privato sociale.
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SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
Da un punto di vista generale, le organizzazioni che ne fanno parte sono:
- formalmente costituite, dotate cioè di una struttura stabile (non necessariamente
giuridica), che si distinguono quindi dalle aggregazioni
informali e temporanee di individui (ad esempio il volontariato
non organizzato);
- private, cioè non istituzionalmente affiliate a qualche organismo
pubblico;
- senza scopo di lucro, cioè costituite principalmente per perseguire
obiettivi differenti rispetto alla realizzazione di un profitto;
- non sacramentali (vale a dire non strettamente dedicate a compiti
di culto) e non politiche (cioè non orientate principalmente a sostenere
candidati nella loro corsa a cariche istituzionali.
Si tratta di organizzazioni di natura privata, finalizzate all’interesse generale
attraverso cui i cittadini esercitano la loro corresponsabilità sociale e i principi
di solidarietà e di sussidiarietà.
La recente normativa in ambito socio-assistenziale ne definisce l’elenco all’art.
1 comma 4 della legge 328/00: organismi non lucrativi di utilità sociale
(ONLUS), organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese.
A questo elenco sicuramente sono da aggiungere le ONG che si occupano
delle relazioni e aiuti internazionali, le società sportive dilettantistiche e gli enti
di promozione sportiva, gli enti di promozione culturale e artistica, di cui si occupano
legislazioni specifiche. Appena concluso l’iter normativo in corso in
Parlamento si dovranno aggiungere a questo elenco anche le imprese sociali.
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SOGGETTI DEL QUARTO SETTORE
Alcuni sociologi e studiosi dei corpi sociali (ad es. Donati) individuano un
Quarto settore da aggiungere a Stato,Mercato e Terzo settore, indicando quelle
forme di solidarietà e prossimità non organizzate in enti giuridici con modalità
formali e strutturate. Si tratta della famiglia e dei gruppi di solidarietà familiare,
delle realtà informali di solidarietà quali gruppi di volontari non
organizzati, gruppi di mutuo-aiuto, legami ed esperienze di prossimità, comitati.
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SOLIDARIETÀ
È un termine che assume connotazioni diverse a seconda del contesto in cui
viene utilizzato: affonda le sue radici in una concezione di comunità composta
da persone tra le quali esistono vincoli di collaborazione, comunanza di
obiettivi, di problemi, di azioni. È un valore sia laico che cristiano ed è diventato
uno dei principi sui quali si basa la Repubblica italiana, che la accoglie
tra i principi fondamentali quando nell’art. 2 richiede a tutti i cittadini:
“l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale” e su di essa basa i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici tra
i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni.
Prende origine dal concetto di essere e sentirsi “responsabili in solido” con gli
altri, con i membri del proprio gruppo, della comunità e con tutte le persone
che si incontrano, valorizzando soprattutto questa dimensione del rapporto inclusivo
con l’altro indipendentemente dalle appartenenze e proprio per il suo
essere “persona” e per i credenti “figlio di Dio”.
Assieme alla sussidiarietà è uno dei riferimenti essenziali per la costruzione
dello Stato sociale. Non si confonde con l’assistenzialismo perché pone i cittadini
in posizione di parità e non di sudditanza dei più deboli. Riconosce a
tutti pari dignità nella fruizione dei servizi.
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SUSSIDIARIETÀ
È un principio orientativo delle politiche istituzionali. L’attribuzione e la distribuzione
di funzioni ai soggetti pubblici o privati avviene in base al criterio
della loro capacità di svolgerle nel modo più corrispondente agli interessi
dei cittadini e all’interesse generale.
Il Titolo V della Costituzione distingue fra “sussidiarietà verticale” in base
alla quale l’articolazione delle funzioni pubbliche e la distribuzione delle competenze
fra stato ed autonomie locali porta ad un conferimento dei poteri ai
soggetti pubblici più vicini all’interesse che la loro attività deve soddisfare e
“sussidiarietà orizzontale” che riguarda il rapporto fra sistema pubblico e soggetti
privati e si attua attraverso l’identificazione dei compiti e funzioni che
possono essere svolte dai soggetti privati (imprese, associazioni, volontariato,
ecc.). La sussidiarietà verticale (o istituzionale) deve essere passiva (non faccia
l’ente sovradeterminato ciò che compete e/o può esere fatto dall’ente sottodeterminato)
e attiva (l’ente sovradeterminato crei le condizioni giuridiche,
amministrative, economiche perché l’ente sottodeterminato possa svolgere le
funzioni proprie: cfr. art. 119 commi 3 e 5 della Costituzione, oltre che D.Lgsl.
56/2000).Anche la sussidiarietà orizzontale (o sociale) deve essere espressiva
(possibilità di istanze), partecipativa (possibilità di petizioni e proposte), gestionale
(come vuole l’art. 1, comma 5 della L. 328/2000).
In altri termini, la Costituzione pone come elemento fondante la necessità che
le Istituzioni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio
di sussidiarietà. Emerge la duplicità del principio di sussidiarietà
evidenziata dalle parole “autonoma iniziativa” e “favoriscono”.
L’iniziativa dei cittadini è libera, non ha bisogno di essere autorizzata, né lo Stato la può
in qualche modo comprimere. È però opportuno osservare che l’autonoma iniziativa,
che deve essere favorita dalle articolazioni della Repubblica, deve
avere anche una precisa caratteristica oltre a quella dell’autonomia: quella
identificata dallo “svolgimento di attività di interesse generale”. Quindi
l’azione di promozione e di sostegno che le articolazioni della Repubblica devono
intraprendere riguarda non genericamente qualsiasi autonoma iniziativa
dei cittadini, ma quelle azioni che sono finalizzate all’interesse generale, al
bene comune. Potremmo dire, riprendendo la dottrina sociale della Chiesa,
che ci si riferisce a quelle azioni finalizzate alla solidarietà, alla responsabilità
sociale della comunità, a quel dovere di sentirsi “responsabili in solido” del
bene comune, delle situazioni degli altri, di tutti.
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TITOLO V – seconda parte – DELLA COSTITUZIONE
È la parte della Costituzione relativa alla amministrazione periferica dello
Stato (Regioni, Province e Comuni). La Legge costituzionale 3/2001 confermata
dal referendum dell’autunno del 2001 l’ha profondamente rinnovata, introducendo
alcune modifiche, tra cui:
1. l’inversione del criterio di ripartizione delle competenze (competenza legislativa
piena alle regioni in tutte le materie non espressamente riservate
allo Stato);
2. un regionalismo differenziato, che permetterà di riconoscere a certe Regioni
maggiore autonomia;
3. l’autonomia finanziaria in base alla quale ogni Regione si sostiene con
proprie risorse.
4. l’introduzione esplicita del principio di sussidiarietà verticale (tra le varie
articolazioni istituzionali dello Stato) e di sussidiarietà orizzontale per valorizzare
tutte le risorse presenti nei singoli territori.
Il Parlamento ha in corso la discussione di una legge costituzionale che comporterà,
qualora approvata definitivamente, nuovi cambiamenti tra le altre
anche di questa parte della Costituzione.
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UFFICIO DI PIANO
Per attuare quanto previsto dalla legge 328/2000 e dal Piano Socio–Sanitario
nell’ambito sociale ciascun ambito territoriale può attivare un Organismo tecnico
di programmazione che opera in pieno raccordo con l’organo di rappresentanza
politica per la programmazione e l’attuazione del piano di zona. Le
modalità di costituzione, di organizzazione e le competenze dell’organismo
tecnico sono stabilite all’interno dell’accordo di programma sottoscritto dalla
Conferenza dei Sindaci dell’ambito.
Ne fanno di solito parte gli operatori sociali dei Comuni e il responsabile sociale
del Distretto dell’Asl. In alcuni casi sono chiamati a farne parte anche
tecnici del Terzo settore e del volontariato.
L’Ufficio di Piano è l’organo tecnico territoriale incaricato dell’elaborazione
e dell’attuazione del Piano di Zona.
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UFFICIO POLITICO
È l’organo di rappresentanza politica per la programmazione del sistema di interventi
e servizi sociali ed è individuato dall’assemblea dei sindaci dell’ambito
perché la Regione Lombardia ha fatto coincidere il territorio del Distretto
(strumento di programmazione e di gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari)
con quello dell’Ambito territoriale (raggruppamento di Comuni titolari
dei servizi sociali).
In alcuni casi, in funzione del principio di collaborazione alla programmazione
indicato nell’art.1 comma 4 della legge 328/00, nell’Ufficio Politico è
prevista la presenza di rappresentanti del terzo settore; in altri, è stato istituito
un organismo consultivo intermedio nel quale sono inseriti rappresentanti del
Terzo settore e della società civile dell’ambito territoriale di riferimento.
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UNITÀ DI OFFERTA
Sistema di classificazione delle strutture e dei servizi rivolti all’utenza del sistema
sanitario e socio-assistenziale regionale.
AA Alloggi per L’autonomia (unità d’offerta per accoglienza minori, 5 posti letto)
ADI Assistenza Domiciliare Integrata
AO Azienda Ospedaliera
ASP Azienda di Servizi alla Persona
CA Comunità Alloggio
CA Casa albergo per anziani
CAD Comunità Alloggio per Disabili
CAG Centro di Aggregazione Giovanile
CAA Comunità Alloggio per Adulti
CAM Comunità Alloggio per Minori
CDD Centro Diurno sociosanitario per Disabili
CDI Centro Diurno Integrato per anziani
CE Comunità Educativa (unità d’offerta per accoglienza minori, max 10 posti)
CF Comunità Alloggio Familiari e/o Case Famiglia (unità d’offerta per accoglienza minori, max 6 posti)
CGM Centro per la giustizia minorile, comprende TM (tribunale per i Minorenni)
e UDSSM (Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i Minorenni)
CPA Centro di Prima Accoglienza per stranieri
CPA Comunità Protette ad Alta Assistenza per persone con problematiche psichiatriche (ex Comunità Protette ad alta protezione)
CPM Comunità Protette a Media Assistenza per persone con problematiche psichiatriche (ex Comunità Protette a media protezione)
CPS Centro psicosociale per persone con problematiche psichiatriche
CRA Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza per persone con problematiche psichiatriche (ex CRT)
CRE Centro Ricreativo Estivo
CRH Centro residenziale handicap – dal 31/12/2005 sono diventati RSD
CRM Comunità riabilitativa a media assistenza
CSE Centro Socio Educativo
CSS Comunità socio-sanitaria residenziale per disabili
CT Comunità Terapeutica
DH Day Hospital
DMI Dipartimento Materno Infantile
DSM Dipartimento Salute Mentale
IDR Istituto di Riabilitazione
IEAH Istituto Educativo Assistenziale Handicap – dal 31/12/2005 sono diventati RSD
IPAB Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza
IPM Istituto per Minori
IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Micronido (unità d’offerta per bambini 0-3 anni, max 10 posti)
MMG Medico di Medicina Generale
Nido Famiglia (unità d’offerta per bambini 0-3 anni)
Nido (unità d’offerta per bambini 0-3 anni, max 60 posti)
NOA Nucleo Operativo Alcoldipendenze
NPIA Neuro Psichiatria per Infanzia e Adolescenza
PS Pronto Soccorso
RSA Residenza Sanitario-Assistenziale
RSD Residenza Sanitario-Assistenziale per Disabili
SAD Servizio di Assistenza Domiciliare
SerT Servizio Tossicodipendenze
SFA Servizio di Formazione all’Autonomia per disabili
SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
TM Tribunale dei Minori
UOCP Unità Operativa di Cure Palliative
UONPIA Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
UOP Unità Operativa di Psichiatria
UPT Ufficio di Pubblica Tutela
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
USS Ufficio Servizio Sociale
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VALUTAZIONE
Momento essenziale della programmazione socio-assistenziale attraverso il
quale è possibile accertare i risultati/benefici raggiunti dalle azioni intraprese,
misurando, nel contempo, il rapporto tra risorse impiegate ed obiettivi previsti.
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VERIFICA
È il momento finale dell’attuazione dei programmi/progetto e serve all’accertamento
della corrispondenza delle azioni intraprese rispetto sia agli obiettivi
proposti che ai risultati raggiunti. Uno degli scopi della verifica, è
soprattutto quella di valutare l’esigenza di miglioramenti o di azioni correttive.
La verifica non va confusa con le attività di sorveglianza, controllo e di collaudo,
effettuate allo scopo di controllare un processo o di accettare un prodotto.
Trattandosi di strumento essenzialmente operativo, il “peso” delle
risorse impiegate viene lasciato alla competenza dei soggetti politici.
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VIGILANZA E CONTROLLO (FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI)
Le funzioni amministrative di controllo e vigilanza sono assegnate alle ASL,
ai sensi della Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008.
Si tratta dell’azione di “controllo” sulle diverse unità d’offerta. Una vigilanza
corretta, oltre all’esame critico degli standard strutturali e gestionali e dei rapporti
tra personale addetto e utenti, dovrebbe comprendere un rapporto di collaborazione
e di promozione dei servizi erogati per renderli sempre più
rispondenti al bisogno del cittadino/utente.
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VOLONTARIATO
Attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito singolarmente o tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte esclusivamente per fini di solidarietà
sociale, in risposta a bisogni autonomamente individuati da
associazioni dotate o meno di personalità giuridica, da cooperative che gestiscono
servizi entro il territorio, sia attraverso strutture proprie che nell’ambito
di strutture pubbliche.
Attualmente è la legge 266/1991 (e la legge regionale 1/2008) che regola i
rapporti fra le organizzazioni di volontariato e il sistema pubblico.
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VOUCHER SOCIALE
Il voucher sociale è uno strumento economico a sostegno della libera scelta del
cittadino. Per mezzo del voucher è possibile acquistare prestazioni sociali erogate
da parte di operatori professionali appartenenti ad organizzazioni regolarmente
accreditate.
Si tratta di strumento finalizzato a sostenere il mantenimento dei soggetti fragili
e in difficoltà al proprio domicilio attraverso l’acquisto, finanziato, di prestazioni
di tipo assistenziale-educativo rivolte direttamente alla persona in
difficoltà ed offerte da operatori qualificati dell’area socio-assistenziale.
La Regione Lombardia ha emanato una circolare regionale (n. 6 del 2 febbraio
2004) nella quale fornisce indicazioni per l’attivazione e l’erogazione dei
buoni e dei voucher sociali.
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VOUCHER SOCIO-SANITARIO
Il Voucher socio-sanitario è un intervento economico per permettere alle persone
“fragili” (anziani e disabili, in primo luogo, ma non solo) l’acquisto di
prestazioni sanitarie di cura e di assistenza adeguate alle loro condizioni di
salute, presso il domicilio abituale al fine di evitare il ricovero in strutture residenziali
e di evitare l’allontanamento dai propri cari.
Si tratta di un contributo economico in forma di “titolo di acquisto”, utilizzabile
per ricevere prestazioni di assistenza socio-sanitaria integrata, di tipo medicoriabilitativo
e/o infermieristico (prevenzione piaghe da decubito, igiene
personale, ecc.).
Le prestazioni si possono ricevere da soggetti accreditati, pubblici o privati,
profit e non profit. Non sono previsti né limiti di età né di reddito. Il valore
economico del Voucher socio-sanitario regionale varia in relazione alla gravità
della patologia e alla complessità dell’intervento assistenziale assicurato.
In base al cosiddetto “Patto di accreditamento”, previsto dalla dgr n.5743/2007
“Regole 2008”, il Voucher socio-sanitario può essere erogato, sulla base di un
progetto di assistenza, anche a favore di persone ospiti di contesti di residenzialità
alternativa al proprio domicilio, di tipo familiare (comunità per minori,
per disabili, mini alloggi, case albergo ecc. di natura socio-assistenziale). Sono
escluse le R.S.A. e comunque le unità di offerta che beneficiano già di tariffe
a carico del fondo sanitario regionale.
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